[*] Articolo 3 Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”
Minori o Migranti?
La maggior parte dei problemi che rendono difficile la vita dei minori stranieri non accompagnati in Italia è la loro complicata condizione giuridica.
Il minore straniero non accompagnato si trova in un "crocevia" dove si incontrano e scontrano la disciplina giuridica generale sui minori (sia di carattere nazionale che internazionale) con la disciplina generale sui cittadini stranieri. Il minore che migra, infatti, dovrebbe essere tutelato e protetto in quanto minore secondo la Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo (C.I.D.F. - New York, 1989), ma è allo stesso tempo e di fatto “contrastato” in quanto migrante clandestino secondo le politiche migratorie securitarie e repressive dei paesi europei. Anche se l’interesse superiore del fanciullo previsto dalla C.I.D.F [*] dovrebbe sempre essere tenuto in considerazione nel prendere delle decisioni che riguardano i minori, tra i due profili a prevalere è quasi sempre quello del “migrante clandestino”. Gli stati europei mettono, infatti, in pratica la loro logica e politica securitaria ed escludente, che ha l'effetto di criminalizzare la migrazione e limitare l'accesso ai diritti delle persone in mobilità, anche nei confronti dei minori, rendendo loro difficile la permanenza nel paese di arrivo e complessa anche la possibilità stessa di tutelarli.
L’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo (C.I.D.F.), strumento normativo che sta alla base del sistema di tutela dell’infanzia, con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
Non sempre però i principi della Convenzione sono rispettati dallo Stato italiano. Il più delle volte a farne le spese sono i soggetti più vulnerabili, come i minori stranieri. All’interno di questa "categoria" rientrano anche i figli dei cittadini stranieri nati in Italia, che nonostante questo e pur vivendo tutta la loro vita sul territorio italiano, al compimento del 18° anno di età hanno solo 12 mesi di tempo per richiedere la cittadinanza.
Una particolare "categorica" giuridica, nei cui confronti si attuano notevoli violazioni della Convenzione, sono i minori stranieri non accompagnati (MSNA). Molti dei casi che abbiamo raccolto durante il nostro agire riguardano, infatti, minori stranieri che viaggiano soli, sottoposti spesso a trattamenti ingiusti da parte di Stati che, contrastando i flussi migratori, violano i principi di tutela e diritto dei minori che, invece, dovrebbero proteggere in assoluto e senza alcuna distinzione.
Va sottolineato e non lo dimentichiamo che la Convenzione si applica a tutti i soggetti di età inferiore ai 18 anni e il concetto di protezione e tutela va esteso a tutti i minori, italiani e non, senza alcuna distinzione.
Il minore straniero non accompagnato si trova in un "crocevia" dove si incontrano e scontrano la disciplina giuridica generale sui minori (sia di carattere nazionale che internazionale) con la disciplina generale sui cittadini stranieri. Il minore che migra, infatti, dovrebbe essere tutelato e protetto in quanto minore secondo la Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo (C.I.D.F. - New York, 1989), ma è allo stesso tempo e di fatto “contrastato” in quanto migrante clandestino secondo le politiche migratorie securitarie e repressive dei paesi europei. Anche se l’interesse superiore del fanciullo previsto dalla C.I.D.F [*] dovrebbe sempre essere tenuto in considerazione nel prendere delle decisioni che riguardano i minori, tra i due profili a prevalere è quasi sempre quello del “migrante clandestino”. Gli stati europei mettono, infatti, in pratica la loro logica e politica securitaria ed escludente, che ha l'effetto di criminalizzare la migrazione e limitare l'accesso ai diritti delle persone in mobilità, anche nei confronti dei minori, rendendo loro difficile la permanenza nel paese di arrivo e complessa anche la possibilità stessa di tutelarli.
L’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo (C.I.D.F.), strumento normativo che sta alla base del sistema di tutela dell’infanzia, con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
Non sempre però i principi della Convenzione sono rispettati dallo Stato italiano. Il più delle volte a farne le spese sono i soggetti più vulnerabili, come i minori stranieri. All’interno di questa "categoria" rientrano anche i figli dei cittadini stranieri nati in Italia, che nonostante questo e pur vivendo tutta la loro vita sul territorio italiano, al compimento del 18° anno di età hanno solo 12 mesi di tempo per richiedere la cittadinanza.
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